Inviato esito

Gara #28

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO – PROCEDURA APERTA
 
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Informazioni appalto

29/08/2020
Aperta
Servizi
€ 1.750.000,00
GALANO MICHELE
Comune di Piano di Sorrento

Categorie merceologiche

983511 - Servizi connessi ai parcheggi

Lotti

Inviato esito
1
84156752B5
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO – PROCEDURA APERTA
 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO, DA ESPLETARSI SECONDO LE MODALITA’ DI CUI AL CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI APPROVATO CON DD 422 DEL 26.08.2020.
 
€ 1.750.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 381.808,00
74 13/02/2021
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
09164091218 DIMPARK SRL
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

506
11/10/2020
Cognome Nome Ruolo
GALANO MICHELE RUP

Commissione valutatrice

518
14/10/2020
Cognome Nome Ruolo
Cacace Aniello Presidente
Pappalardo Dario Componente e Segretario
Apuzzo Antonio Componente

Scadenze

02/10/2020 12:00
09/10/2020 12:00
12/10/2020 10:00

Allegati

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23/01/2024 19:34
678.26 kB

Chiarimenti

03/09/2020 10:45
Quesito #1

In riferimento al bando di gara relativo al servizio in oggetto, con la presente si chiede gentilmente di specificare:
 
  1. gli incassi derivanti dalla gestione del servizio oggetto del bando degli anni 2020 - 2019 – 2018 – 2017, specificando se al netto o lordo di IVA. Relativamente agli anni 2020, 2019 e 2018 si chiede la divisione degli incassi per mese e per tipologia (sosta breve, abbonamenti,  ecc…);
 
  1. l’importo del canone versato dal gestore per il servizio oggetto del bando negli anni 2020 - 2019 -2018 – 2017, specificando se al netto o lordo di IVA;
 
  1. a quali e quanti posti auto sono riferiti i suddetti incassi e canone derivanti dal servizio in oggetto negli anni 2020 - 2019 – 2018 – 2017, e quali tariffe venivano applicate in questi esercizi;
 
  1. la denominazione della ditta che ha gestito il servizio in oggetto negli ultimi tre anni (2020 - 2019 -2018 – 2017);
 
  1. conferma che per le aree oggetto della concessione non sia dovuto alcun tributo locale come ad esempio TARSU/TIA/TOSAP/TARES/TARI/TASI e/o altri tributi locali, presenti e futuri, oppure indicare l’importo dei tributi locali che dovessero intendersi applicabili, ed in caso affermativo di quantificarne l’importo relativo ad ogni singola area;
 
  1. conferma del diritto, da parte del gestore, di recupero delle tariffe evase e delle relative penali contrattuali ai sensi dell'art. 17, comma 132, legge 127/1997.

Si richiede inoltre gentilmente la pubblicazione delle planimetrie delle aree in formato DWG.
Rimanendo in attesa di gentile riscontro e ringraziando per la disponibilità, porgiamo distinti saluti.
 
04/09/2020 17:51
Risposta
Risposta al chiarimento n. 1
In riferimento al bando di gara relativo al servizio in oggetto, con la presente si chiede gentilmente di specificare:
gli incassi derivanti dalla gestione del servizio oggetto del bando degli anni 2020 - 2019 – 2018 – 2017, specificando se al netto o lordo di IVA.
Gli incassi del concessionario indicati all’art. 20 del Capitolato Speciale d’Oneri, riferiti al triennio 2017/2019, sono al lordo dell’IVA. Non sono disponibili i dati degli incassi 2020 atteso che l’anno è ancora in corso.

Relativamente agli anni 2020, 2019 e 2018 si chiede la divisione degli incassi per mese e per tipologia (sosta breve, abbonamenti,  ecc…);
Si rendono disponibili nella documentazione di gara, i prospetti riferiti agli anni 2017, 2018, 2019 (l’anno 2020 non è disponibile in quanto è ancora in corso) riportanti il dettaglio degli incassi mensili da parcometri e da abbonamenti

l’importo del canone versato dal gestore per il servizio oggetto del bando negli anni 2020 - 2019 -2018 – 2017, specificando se al netto o lordo di IVA;
L’importo del canone annuale versato dal gestore/concessionario per ciascun anno 2017,2018,2019 è pari ad euro 366.666,66. L’incasso del canone da parte del Comune concedente non è soggetto ad IVA.

a quali e quanti posti auto sono riferiti i suddetti incassi e canone derivanti dal servizio in oggetto negli anni 2020 - 2019 – 2018 – 2017, e quali tariffe venivano applicate in questi esercizi;
I posti auto oggetto della gestione in corso sono in numero di 816 e le tariffe applicate per la sosta sono identiche alle tariffe previste nel Capitolato Speciale d’Oneri (art. 5) a base della presente procedura aperta.

la denominazione della ditta che ha gestito il servizio in oggetto negli ultimi tre anni (2020 - 2019 -2018 – 2017);
S.I.S. s.r.l. con sede in Via Tasso n. 12 – Corciano (PG)

conferma che per le aree oggetto della concessione non sia dovuto alcun tributo locale come ad esempio TARSU/TIA/TOSAP/TARES/TARI/TASI e/o altri tributi locali, presenti e futuri, oppure indicare l’importo dei tributi locali che dovessero intendersi applicabili, ed in caso affermativo di quantificarne l’importo relativo ad ogni singola area;
Come chiaramente previsto all’art. 21 comma 11 del Capitolato Speciale d’Oneri: “11. A carico del concessionario rimarrà la corresponsione di quanto dovuto a titolo di IVA e Tassa rifiuti solidi urbani, secondo la misura vigente durante l’esecuzione del servizio, parametrata alle aree in concessione”. Si applicano le tariffe determinate annualmente dall’Amministrazione con specifiche deliberazioni consiliari.

conferma del diritto, da parte del gestore, di recupero delle tariffe evase e delle relative penali contrattuali ai sensi dell'art. 17, comma 132, legge 127/1997.
Non è consentita l’applicazione delle penali mentre è facoltà del gestore il recupero della tariffa evasa con procedura autonoma a cura del concessionario

Si richiede inoltre gentilmente la pubblicazione delle planimetrie delle aree in formato DWG.
Non sono disponibili planimetrie delle aree di sosta a pagamento oggetto della concessione della gestione.
Si ribadisce che:
a) trattasi di n. 844 stalli blu + 54 n. stalli riservati agli abbonati, articolati e dislocati nelle strade indicate all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Oneri;
b) le aree oggetto della concessione della gestione debbono essere oggetto del sopralluogo obbligatorio da parte del concorrente, liberamente espletabile e che va autocertificato dal concorrente (rif. modello “Istanza-dichiarazione” allegato al Disciplinare di gara, punto 2).
04/09/2020 15:03
Quesito #2
Spett.le Amministrazione,
Con riferimento alla presente Gara si richiedono i seguenti chiarimenti:

- L’Art.16 del Capitolato, al punto 11, indica che il numero minimo delle unità da assumere è pari ad 8,
  non viene però indicato se si tratta di unità a tempo pieno oppure, se part-time, il numero di ore settimanali
  minime con cui assumerle.

- L’Art.21 del Capitolato definisce una soglia di € 650.000,00 di incasso dove, al sotto si deve corrispondere
  solo la quota fissa minima di € 350.000,00 eventualmente incrementata come da offerta, mentre al di sopra
  occorre corrispondere una percentuale minima del 30% anch’essa eventualmente incrementata come da offerta.
  Si chiede di conoscere se si tratta di incassi al netto o al lordo dell’IVA che, essendo pari al 22%, renderebbe
  le somme residue a favore del gestore molto diverse. Infatti, come riportato nel vostro esempio di calcolo risulterebbe:
  – In caso di incassi al netto dell’IVA Incasso pari ad € 700.000,00
    canone fisso pari ad € 367.500,00 (canone minimo incrementato da offerta migliorativa del 5%)
    canone variabile pari a € 17.500,00 (canone offerto del 35% sopra alla soglia di € 650.000,00)
    residuo a favore del gestore pari a € 315.000,00
  – In caso di incassi al lordo dell’IVA Incasso pari ad € 700.000,00 – IVA 22% pari a € 126.229,50 – Incasso netto pari a € 573.770,50
     canone fisso pari ad € 367.500,00 (canone minimo incrementato da offerta migliorativa del 5%)
     canone variabile pari a € 0,00 (non viene superato il valore di € 650.000,00 al netto dell’IVA)
     residuo a favore del gestore pari a € 258.770,50
     oppure
     canone fisso pari ad € 367.500,00
     canone variabile pari a € 17.500,00
     residuo a favore del gestore pari a € 241.270,50
Quale è il metodo di calcolo da considerare corretto per stabilire l’importo residuo a favore del gestore?

- L’Art.20 del Capitolato indica gli incassi al Lordo dell’IVA nel triennio 2017/2019, si chiede di conoscere:
  – Eventuale suddivisione degli incassi divisi per Zona e per anno.
  – Piano tariffario in vigore nel triennio 2017/2019 (se diverso dall’attuale)
  – Numero degli stalli a pagamento nel triennio 2017/2019 (se diverso dall’attuale)
  – Importo del canone corrisposto a favore del Comune nel triennio 2017/2019

- L’Art.21 del Capitolato, al punto 11, riporta che rimane a carico del concessionario il pagamento della 
  tassa rifiuti solidi urbani. E’ possibile conoscere a quanto ammonta annualmente? Inoltre quanto è stato
  l’importo per la suddetta tassa versato negli anni 2017-2018-2019 dall’attuale gestore?

Cordiali saluti.
 
04/09/2020 18:11
Risposta
Risposta chiarimento 2

L’Art.16 del Capitolato, al punto 11, indica che il numero minimo delle unità da assumere è pari ad 8,   non viene però indicato se si tratta di unità a tempo pieno oppure, se part-time, il numero di ore settimanali minime con cui assumerle.
L’art. 15 comma 2 del Capitolato Speciale d’Oneri stabilisce che è fatto obbligo al concessionario di occupare, nel nuovo servizio, un numero di unità di personale almeno pari a quelle impiegate dal concessionario uscente, calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento.
Il numero di unità, la tipologia di contratto e le mansioni sono dettagliate nella tabella riportata al comma 4 del medesimo art. 15.

L’Art.21 del Capitolato definisce una soglia di € 650.000,00 di incasso dove, al sotto si deve corrispondere  solo la quota fissa minima di € 350.000,00 eventualmente incrementata come da offerta, mentre al di sopra occorre corrispondere una percentuale minima del 30% anch’essa eventualmente incrementata come da offerta.  Si chiede di conoscere se si tratta di incassi al netto o al lordo dell’IVA che, essendo pari al 22%, renderebbe le somme residue a favore del gestore molto diverse. Infatti, come riportato nel vostro esempio di calcolo risulterebbe: In caso di incassi al netto dell’IVA Incasso pari ad € 700.000,00  canone fisso pari ad € 367.500,00 (canone minimo incrementato da offerta migliorativa del 5%) canone variabile pari a € 17.500,00 (canone offerto del 35% sopra alla soglia di € 650.000,00) residuo a favore del gestore pari a € 315.000,00  - In caso di incassi al lordo dell’IVA Incasso pari ad € 700.000,00 – IVA 22% pari a € 126.229,50 – Incasso netto pari a € 573.770,50 canone fisso pari ad € 367.500,00 (canone minimo incrementato da offerta migliorativa del 5%) canone variabile pari a € 0,00 (non viene superato il valore di € 650.000,00 al netto dell’IVA) residuo a favore del gestore pari a € 258.770,50 oppure canone fisso pari ad € 367.500,00 canone variabile pari a € 17.500,00 residuo a favore del gestore pari a € 241.270,50 Quale è il metodo di calcolo da considerare corretto per stabilire l’importo residuo a favore del gestore?
Ogni riferimento agli incassi della gestione sono da intendersi, come chiaramente esplicitato del Capitolato Speciale d’Oneri (es. art. 20: valore stimato della concessione), al lordo dell’IVA. Il mancato superamento della soglia di incassi di euro 650.000 (al lordo dell’IVA) determina la corresponsione della sola aliquota “a” del canone di concessione (art. 21 del Capitolato Speciale d’Oneri).

- L’Art.20 del Capitolato indica gli incassi al Lordo dell’IVA nel triennio 2017/2019, si chiede di conoscere:  – Eventuale suddivisione degli incassi divisi per Zona e per anno.  – Piano tariffario in vigore nel triennio 2017/2019 (se diverso dall’attuale) – Numero degli stalli a pagamento nel triennio 2017/2019 (se diverso dall’attuale)  – Importo del canone corrisposto a favore del Comune nel triennio 2017/2019 - L’Art.21 del Capitolato, al punto 11, riporta che rimane a carico del concessionario il pagamento della   tassa rifiuti solidi urbani. E’ possibile conoscere a quanto ammonta annualmente? Inoltre quanto è stato l’importo per la suddetta tassa versato negli anni 2017-2018-2019 dall’attuale gestore? Cordiali saluti.  
Si rinvia alle risposte formulate, per gli identici quesiti, al chiarimento n. 1.

 
07/09/2020 16:12
Quesito #3
Buonasera,
Con riferimento ai quesiti precedentemente formulati, si ringrazia della pronta risposta,
ma si richiede di specificare alcuni punti ulteriolmente.

- In merito al personale da assumere c’è una divergenza tra quanto riportato al comma 11
  dell’Art.16, ossia di assumere un numero minimo di 8 unità, e quanto riportato al comma 2
  dell’Art.15, ossia di assumenre un numero di unità pari a quelle impiegate dal concessionario
  uscente che, in base alla tabella del comma 4 dell’Art.15 risultano essere 11.
  Pertanto il numero minimo di unità da assumere è pari a 8 o è pari a 11?
  Inoltre, nella tabella del comma 4 dell’Art.15 si evidenzia come il personale impiegato sia con
  percentuali di part-time molto diverse dalla cui somma verrebbero in media 11 part-time al 52,27%
  oppure 8 part-time al 71,87%.
  Si chiede maggiore chiarezza sull’esatto numero minimo di persone da assumere con la relativa
  indicazione del numero minimo di ore con il quale devono essere impiegate, sia nel caso di 8 che
  nel caso di 11 dipendenti.
  Oltretutto questa indicazione è determinante anche per chiarire quanto riportato all’Art.6 del Disciplinare
  relativamente al criterio 1, dove viene attribuito un maggior punteggio a chi offre di assumere un maggior
  numero di dipendenti oltre minimo di 8 (dopo aver capito se sono effettivamente 8 o 11), con 3 punti ogni
  unità aggiuntiva fino ad un massimo di 4 unità. In questo caso è chiaramente indicato che le unità aggiuntive
  devono essere a tempo pieno per ottenere i 3 punti previsti (nel caso di part-time il punteggio viene riproporzionato).
  Quindi, considerando lo stato attuale si possono assumere le 8 unità di base con contratto part-time, mentre
  le unità aggiuntive devono essere a tempo pieno?
  Si prega di rispondere in modo chiaro e dettagliato.

- In merito al quesito formulato sull’Art.20 non sono state fornite indicazioni su tutto quanto richiesto, in particolare:
  – era stata richiesta una suddivisione degli incassi per Zona della Città, divisi per anno, del triennio 2017/2019
  – per quanto riguarda il canone corrisposto nel triennio 2017/2019 era stato richiesto il canone complessivo versato
     in ciascun anno, mentre avete comunicato solo la parte fissa e non la parte variabile.
  – per quanto riguarda la TARSU è stato specificatamente richiesto di comunicare gli importi pagati dall’attuale gestore
     nel triennio 2017/2019 divisi per anno.
  Con l’occasione si chiede anche di conoscere dove sono ubicati i 28 stalli aggiuntivi che portano il numero complessivo
  degli stalli blù agli attuali 844 contro i precedenti 816.

- Con riferimento all’Art.21 erano state indicate delle diverse tipologie di calcolo con risultati differenti nella determinazione
  del canone a favore della Stazione Appaltante. Non è stata data risposta puntuale su quale era il metodo di calcolo corretto
  tra quelli indicati.

In attesa di cortese risposta saluto cordialmente.
10/09/2020 18:01
Risposta
- In merito al personale da assumere c’è una divergenza tra quanto riportato al comma 11 dell’Art.16, ossia di assumere un numero minimo di 8 unità, e quanto riportato al comma 2 dell’Art.15, ossia di assumere un numero di unità pari a quelle impiegate dal concessionario uscente che, in base alla tabella del comma 4 dell’Art.15 risultano essere 11.  Pertanto il numero minimo di unità da assumere è pari a 8 o è pari a 11?  
Inoltre, nella tabella del comma 4 dell’Art.15 si evidenzia come il personale impiegato sia con percentuali di part-time molto diverse dalla cui somma verrebbero in media 11 part-time al 52,27% oppure 8 part-time al 71,87%.  Si chiede maggiore chiarezza sull’esatto numero minimo di persone da assumere con la relativa indicazione del numero minimo di ore con il quale devono essere impiegate, sia nel caso di 8 che nel caso di 11 dipendenti.
Oltretutto questa indicazione è determinante anche per chiarire quanto riportato all’Art.6 del Disciplinare relativamente al criterio 1, dove viene attribuito un maggior punteggio a chi offre di assumere un maggior numero di dipendenti oltre minimo di 8 (dopo aver capito se sono effettivamente 8 o 11), con 3 punti ogni unità aggiuntiva fino ad un massimo di 4 unità. In questo caso è chiaramente indicato che le unità aggiuntive devono essere a tempo pieno per ottenere i 3 punti previsti (nel caso di part-time il punteggio viene riproporzionato).
Quindi, considerando lo stato attuale si possono assumere le 8 unità di base con contratto part-time, mentre le unità aggiuntive devono essere a tempo pieno?
Si prega di rispondere in modo chiaro e dettagliato.
Come chiaramente e dettagliatamente riportato negli atti di gara, l’art. 16 comma 11 del Capitolato prescrive quanto segue: Il personale addetto al controllo della sosta dovrà essere minimo di 8 unità da dividere su due turni. In ogni turno e in ogni giornata dovrà essere assicurata la presenza contemporanea, per tutta la durata del servizio, di almeno n. 3 unità. Il Concessionario ha la facoltà di aumentare tale numero al fine di ottimizzare il controllo delle soste, come da specifico punteggio dell’offerta tecnica.
Quindi il numero minimo di unità di addetti al controllo della sosta è 8, senza alcuna prescrizione circa la percentuale di occupazione (% di part-time), ferma restante la prescrizione che in ogni turno e in ogni giornata dovrà essere assicurata la presenza contemporanea, per tutta la durata del servizio, di almeno n. 3 unità. Tale numero minimo (8) è incrementabile dal concorrente (nell’offerta tecnica: criterio 1) fino al massimo di 12 unità di addetti al controllo della sosta, e in tal caso il punteggio sarà assegnato in ragione di 3 punti per ogni unità (si ripete: addetti al controllo della sosta) a tempo pieno.
La previsione dell’art. 15 (Clausola sociale), finalizzata a mantenere i livelli occupazionali del servizio in conformità a quanto previsto dall’art. 50 del Codice dei contratti e secondo l’applicazione delineata dalle Linee Guida ANAC n. 13, si riferisce a tutto il personale impiegato, e non solo agli addetti al controllo della sosta, e in tal senso prevede, al comma 2:
2. Pertanto, nei limiti e con le precisazioni di cui nel prosieguo, e considerato quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n. 13, è fatto obbligo al concessionario di occupare, nel nuovo servizio, un numero di unità di personale almeno pari a quelle impiegate dal concessionario uscente, pari a n. 11 unità come da prospetto ivi riportato.
Quindi non appare sussistente alcun conflitto tra le diverse indicazioni degli atti di gara, come innanzi richiamate, né si rileva alcuna difficoltà interpretativa.

- In merito al quesito formulato sull’Art.20 non sono state fornite indicazioni su tutto quanto richiesto, in particolare:  
 – era stata richiesta una suddivisione degli incassi per Zona della Città, divisi per anno, del triennio 2017/2019  
Gli incassi mensili, suddivisi per anno e per tipologia (parcometri e abbonamenti) sono stati resi disponibili negli appositi prospetti pubblicati nella documentazione di gara in sede di risposta al chiarimento n. 1. Non sono disponibili gli incassi suddivisi per singola zona del territorio, né si ritiene che tale informazione sia da ricomprendersi negli atti di gara, in quanto le tariffe applicabili in ogni area di sosta, l’effettiva e documentata misura della redditività del servizio (incassi nel triennio 2017/2019), l’articolazione territoriale delle aree di sosta a pagamento, e quant’altro necessario per la formulazione dell’offerta tecnica ed economica, sono compiutamente definiti e dettagliati negli atti di gara. Ovviamente, qualora l’operatore economico concorrente ritenga necessario effettuare ulteriori accertamenti e valutazioni finalizzati alla formulazione della propria offerta, potrà svolgere ogni attività conoscitiva in piena autonomia.

– per quanto riguarda il canone corrisposto nel triennio 2017/2019 era stato richiesto il canone complessivo versato in ciascun anno, mentre avete comunicato solo la parte fissa e non la parte variabile.  
I canoni complessivi corrisposti dall’attuale gestore al Comune per il triennio 2017/2019 (quota fissa+quota variabile), registrati dall’Ufficio Ragioneria del Comune, sono i seguenti:
anno 2017 euro 426.233,73
anno 2018 euro 431.997,44
anno 2019 euro 431.691,98
In ogni caso risulta già comunicata, in sede di risposta al chiarimento n. 1, l’importo della quota fissa del canone, mentre la quota variabile è già riportata nei prospetti mensili degli incassi degli anni 2017,2018,2019, disponibili nella documentazione di gara (voce “eccedenza”).

– per quanto riguarda la TARSU è stato specificatamente richiesto di comunicare gli importi pagati dall’attuale gestore nel triennio 2017/2019 divisi per anno.  
Le tariffe TARSU, i cui atti regolamentari e tariffari (a valenza generale) sono disponibili presso l’Ufficio Tributi del Comune, sono le seguenti:
anno 2017 parte fissa € 1,214 a mq + parte variabile € 1,20 a mq + 5% quota provinciale
anno 2018 parte fissa € 1,247 a mq + parte variabile € 1,199 a mq + 5% quota provinciale
anno 2019 parte fissa € 1,323 a mq + parte variabile € 1,295 a mq + 5% quota provinciale

per l’anno 2020 non sono state ancora determinate nuove tariffe, pertanto, sino ad eventuale aggiornamento, valgono le tariffe per l’anno 2019
Gli importi effettivamente corrisposti dall’attuale gestore non fanno parte della documentazione di gara, non rilevando ai fini della determinazione del canone annuo a base di gara. Qualora l’operatore economico partecipante alla procedura aperta li ritenga essenziali ai fini della formazione della propria offerta, potrà rivolgere specifica e motivata istanza di accesso agli atti amministrativi dell’Ufficio Tributi del Comune.

Con l’occasione si chiede anche di conoscere dove sono ubicati i 28 stalli aggiuntivi che portano il numero complessivo degli stalli blu agli attuali 844 contro i precedenti 816.
Gli stati aggiuntivi sono ubicati in Via Legittimo, Via Cavottole e Via G. Maresca

- Con riferimento all’Art.21 erano state indicate delle diverse tipologie di calcolo con risultati differenti nella determinazione del canone a favore della Stazione Appaltante. Non è stata data risposta puntuale su quale era il metodo di calcolo corretto tra quelli indicati.
Si ribadisce che ogni riferimento agli incassi della gestione é da intendersi, come chiaramente esplicitato del Capitolato Speciale d’Oneri (es. art. 20: valore stimato della concessione), al lordo dell’IVA. Il mancato superamento della soglia di incassi di euro 650.000 (al lordo dell’IVA) determina la corresponsione della sola aliquota “a” del canone di concessione (art. 21 del Capitolato Speciale d’Oneri). Il criterio di calcolo esplicitato nel Capitolato Speciale d’Oneri (art. 21) e nel Disciplinare di gara (art. 6) è assolutamente lineare e comprensibile, senza possibilità di differenti “interpretazioni”, ed è illustrato nell’esempio ivi riportato che di seguito si riporta nuovamente aggiungendo, in parentesi, la specificazione relativa all’IVA, già chiaramente specificata negli atti di gara e nelle risposte ai chiarimenti nn. 1 e 2:
Le basi d’asta su cui operare il rialzo sono stabilite in € 350.000,00 [canone da pagare al Comune=non soggetto ad IVA] pari alla quota fissa che dovrà essere corrisposta annualmente e nel 30% della quota di incassi eccedenti la soglia [canone da pagare al Comune=non soggetto ad IVA].
Esempio di offerta economica:
a) rialzo percentuale sul valore della quota fissa: + 5% corrispondente ad una quota fissa offerta pari ad € 367.500,00 [canone da pagare al Comune=non soggetto ad IVA]
b) incremento della quota variabile a base di gara per gli eventuali incassi annuali complessivi eccedenti la soglia di € 650.000,00 [incassi del gestore=comprensivi di IVA]: 35%
Ciò significa che se il concessionario incasserà, nell’anno, una somma inferiore ad € 650.000,00 [incassi del gestore=comprensivi di IVA], dovrà corrispondere al Comune la quota fissa offerta pari ad € 367.500,00 [canone da pagare al Comune=non soggetto ad IVA]; se incasserà una somma superiore ad € 650.00,00 [incassi del gestore=comprensivi di IVA] (es. € 700.000,00) corrisponderà al Comune, oltre alla quota fissa, una ulteriore quota pari al 35% di € (700.000,00 – 650.000,00) = € 17.500,00. [canone da pagare al Comune=non soggetto ad IVA]

 
17/09/2020 16:35
Quesito #4
In riferimento al bando di gara relativo al servizio in oggetto, con la presente si chiede gentilmente di specificare:

Polizza assicurativa contro i rischi professionali per massimale non inferiore ad euro 1.000.000 (da indentersi polizza RCT)
18/09/2020 19:01
Risposta
Risposta al chiarimento n. 4
La polizza assicurativa da inserire nella documentazione amministrativa (busta “A”, documento A6), ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del Disciplinare di gara, dovrà dimostrare che l’operatore economico è in possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali; la polizza assicurativa da prodursi in sede di gara dovrà dimostrare, in maniera chiara, l’effettiva copertura dei rischi professionali dell’impresa, per massimale non inferiore ad euro 1.000.000, e dovrà coprire tutti i rischi derivanti dall’attività dell’impresa, indipendentemente dalla sua denominazione formale (RCT o altra indicazione).

 
22/09/2020 13:29
Quesito #5
Spett.Le Aministrazione,
in riferimento alla vs. risposta al quesito n.3  la soglia di € 650.000,00 si intende comprensiva di iva.
Considerando che l’incasso presunto è di € 840.000 iva inclusa si evince che  il 30% della differenza tra 840.000 e 650.000  corrisponde a 57.000,00 ( 30% di 190.000) pertanto, giacchè il canone fisso da corrispondere  è di € 350000, il totale complessivo da corrispondere  sarà di € 407.000 ( pari al 48,45% al netto di eventuali rialzi di offerta).
Vogliate darci conferma che il canone minimo a base d’asta ( 840000 compreso di iva) è del 48,45%.
Facciamo presente che l’art. 21 del capitolato speciale d’appalto induce ad intendere che la soglia oltre la quale applicare il 30% sarebbe al netto d’iva.
Attendiamo un Vs. gradito riscontro.
23/09/2020 19:37
Risposta
Risposta chiarimento n. 5
Le modalità di formulazione dell’offerta economica, già chiaramente esposte nel Disciplinare di gara, sono state ulteriormente chiarite, in ordine all’applicazione dell’IVA, nella risposta al quesito n. 3, nella parte che di seguito si riporta nuovamente:
Le basi d’asta su cui operare il rialzo sono stabilite in € 350.000,00 [canone da pagare al Comune=non soggetto ad IVA] pari alla quota fissa che dovrà essere corrisposta annualmente e nel 30% della quota di incassi eccedenti la soglia [canone da pagare al Comune=non soggetto ad IVA].
Esempio di offerta economica:
a) rialzo percentuale sul valore della quota fissa: + 5% corrispondente ad una quota fissa offerta pari ad € 367.500,00 [canone da pagare al Comune=non soggetto ad IVA]
b) incremento della quota variabile a base di gara per gli eventuali incassi annuali complessivi eccedenti la soglia di € 650.000,00 [incassi del gestore=comprensivi di IVA]: 35%
Ciò significa che se il concessionario incasserà, nell’anno, una somma inferiore ad € 650.000,00 [incassi del gestore=comprensivi di IVA], dovrà corrispondere al Comune la quota fissa offerta pari ad € 367.500,00 [canone da pagare al Comune=non soggetto ad IVA]; se incasserà una somma superiore ad € 650.00,00 [incassi del gestore=comprensivi di IVA] (es. € 700.000,00) corrisponderà al Comune, oltre alla quota fissa, una ulteriore quota pari al 35% di € (700.000,00 – 650.000,00) = € 17.500,00. [canone da pagare al Comune=non soggetto ad IVA]

Vogliate darci conferma che il canone minimo a base d’asta ( 840000 compreso di iva) è del 48,45%.
Il canone annuo a base di gara è fissato in euro 350.000,00 [canone da pagare al Comune=non soggetto ad IVA].
Qualora, ipoteticamente, gli incassi annui del concessionario siano pari ad euro 840.000 [incassi del gestore=comprensivi di IVA], oltre al canone annuo a base di gara (incrementato del rialzo offerto dal concessionario) dovrà essere corrisposta al Comune la quota del 30% (incrementata del rialzo offerto dal concessionario) della differenza tra gli incassi annui (comprensivi di IVA) e la somma di euro 650.000.
Pertanto, qualora – ipoteticamente - gli incassi annui del concessionario siano pari ad euro 840.000 [incassi del gestore=comprensivi di IVA], al Comune dovrà essere corrisposta:
a) la somma di euro 350.000,00 incrementata del rialzo offerto dal concessionario (cfr. esempio innanzi riportato);
b) la somma derivante dall’applicazione della percentuale offerta dal concessionario, in rialzo rispetto al 30%, alla differenza tra euro 840.000 ed euro 650.000 (cfr. esempio innanzi riportato).
Facciamo presente che l’art. 21 del capitolato speciale d’appalto induce ad intendere che la soglia oltre la quale applicare il 30% sarebbe al netto d’iva.
Si rinvia al meccanismo di calcolo, corredato da esempio, illustrato nei documenti di gara e innanzi richiamato. La quota variabile a base di gara (art. 21 comma 2 lettera b del Capitolato) pari al 30% degli incassi (compresa IVA) annuali complessivi del concessionario eccedenti la soglia di € 650.000,00, è esente da IVA trattandosi di canone da corrispondere al Comune.

 
23/09/2020 09:02
Quesito #6
Spett. Le Amministrazione,
in riferimento alla pag.23 del disciplinare di gara documneti per attribuzione punteggi al criterio n.1 ( Si precisa che per unità si intende unità di personale dipendente impiegata a tempo pieno….) per ciò le 8 unità minime devono essere considerate a tempo pieno come pure le eventuali in aumento….Per cui dall’elenco del personale indicato nel capitolato speciale d’appalto attualmente in forza si evince che tutti insieme corrispondono a 5,75 unità a tempo pieno e per questo  fa obbligo da parte dei partecipanti assorbire almeno il 50% di dette unità.
Vogliate confermare la nostra interpretazione.
Nell’attesa di un Vs. celere riscontro, cordiali saluti

 
23/09/2020 19:39
Risposta
Risposta chiarimento n. 6
Come già chiaramente illustrato negli atti di gara (Capitolato e Disciplinare), e come ribadito e chiarito nella risposta al chiarimento n. 3, l’art. 16 comma 11 del Capitolato prescrive quanto segue:
l personale addetto al controllo della sosta dovrà essere minimo di 8 unità da dividere su due turni. In ogni turno e in ogni giornata dovrà essere assicurata la presenza contemporanea, per tutta la durata del servizio, di almeno n. 3 unità. Il Concessionario ha la facoltà di aumentare tale numero al fine di ottimizzare il controllo delle soste, come da specifico punteggio dell’offerta tecnica.
Quindi il numero minimo di unità di addetti al controllo della sosta è 8, senza alcuna prescrizione circa la percentuale di occupazione (% di part-time), ferma restante la prescrizione che in ogni turno e in ogni giornata dovrà essere assicurata la presenza contemporanea, per tutta la durata del servizio, di almeno n. 3 unità. Tale numero minimo (8) è incrementabile dal concorrente (nell’offerta tecnica: criterio 1) fino al massimo di 12 unità di addetti al controllo della sosta, e in tal caso il punteggio sarà assegnato in ragione di 3 punti per ogni unità (si ripete: addetti al controllo della sosta) a tempo pieno.
La previsione dell’art. 15 (Clausola sociale), finalizzata a mantenere i livelli occupazionali del servizio in conformità a quanto previsto dall’art. 50 del Codice dei contratti e secondo l’applicazione delineata dalle Linee Guida ANAC n. 13, si riferisce a tutto il personale impiegato, e non solo agli addetti al controllo della sosta, e in tal senso prevede, al comma 2:
2. Pertanto, nei limiti e con le precisazioni di cui nel prosieguo, e considerato quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n. 13, è fatto obbligo al concessionario di occupare, nel nuovo servizio, un numero di unità di personale almeno pari a quelle impiegate dal concessionario uscente, pari a n. 11 unità come da prospetto ivi riportato.

 
01/10/2020 17:20
Quesito #7
Spett.le Comune di Piano di Sorrento, Spett.le Centrale Unica di Committenza,
Con riferimento al criterio di attribuzione del punteggio tecnico relativo a “Minore distanza dell’ufficio aperto al pubblico del Concessionario, misurata dalla Casa Comunale, rispetto alla distanza massima stabilita dal Capitolato (500 ml)”, chiarire se tale immobile dovrà essere mantenuto fisso ed invariabile per tutta la durata dell’affidamento, essendo un parametro oggetto di attribuzione del punteggio tecnico.

Cordiali saluti
02/10/2020 18:39
Risposta
Risposta al chiarimento n. 7
Il concessionario avrà l’obbligo di attivare all’interno del territorio del Comune di Piano di Sorrento e nel raggio massimo di 500 ml di distanza dalla Casa Comunale, un ufficio aperto al pubblico, di facile accesso per l’utenza anche per i diversamente abili, atto alle attività di front-office e back-office inerente la gestione delle aree di sosta a pagamento (cfr. art. 17 del Capitolato).
In sede di formulazione dell’offerta tecnica, il concorrente dovrà allegare una dichiarazione con allegata planimetria con la quale si impegna ad istituire un ufficio aperto al pubblico, in conformità alla previsione di cui all’art. 17 del Capitolato, completa di indirizzo ed estremi catastali dell’immobile che sarà adibito a tale funzione, nonché con l’indicazione della distanza (intesa come percorso stradale su aree pubbliche) dalla Casa Comunale di Piano di Sorrento, sita in Piazza Cota. Nella planimetria dovrà essere tracciato il percorso stradale indicante la distanza suindicata, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio 9 del Disciplinare di gara (massimo 5 punti).
Qualora, nel corso della gestione, il concessionario dovesse variare, per cause di forza maggiore, l’ubicazione dell’ufficio – il quale dovrà essere sempre mantenuto attivo, trattandosi di inderogabile previsione del Capitolato – potrà farlo previa autorizzazione dell’Ente concedente e purché la nuova ubicazione abbia caratteristiche equivalenti o migliorative rispetto alla sede indicata in sede di gara.
 

Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina

Piazza Sant’antonino, 14 Sorrento (NA)
Tel. 0815335111
Email: protocollo@pec.comune.sorrento.na.it - PEC: cuc@pec.comune.sorrento.na.it
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